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Q&C mette a disposizione i link alle banche dati presenti on-line (rispettivamente dai siti UE e WTO), dalle quali è possibile scaricare le schede - sempre aggiornate - relative alla procedura di informazione.
La "procedura di informazione sulle regole tecniche UE" è un sistema di informazione reciproca tra Stati istituito dalla Comunità Europea con la direttiva 83/189 (legislazione poi modificata dalle direttive 88/182/CEE, 94/10/CE e infine 98/34/CE).
Il Parlamento ed il Consiglio delle Comunità Europee hanno con quest'ultima direttiva invitato gli Stati membri
(...) a prevedere la possibilità di aggiornare costantemente gli operatori economici e di far conoscere la loro valutazione sulla incidenza delle regolamentazioni tecniche nazionali progettate dagli altri Stati membri.
Ogni Stato membro dell'UE e dell'EFTA (Associazione europea di libero scambio) segnala alla Commissione della Comunità il progetto di regola tecnica (proposta di legge o regolamento) e trasmette il testo della disposizione e tutte le informazioni necessarie per valutare la portata del progetto.
La Commissione segnala tempestivamente a tutti gli altri Stati membri UE ed EFTA (con traduzione nelle lingue nazionali dei testi
integrali) la presentazione del progetto. L'adozione del progetto di regola tecnica viene sospesa per tre mesi.
La Comunità raccoglie le osservazioni o i pareri circostanziati espressi in merito dagli Stati membri UE ed EFTA e dalla Commissione e li segnala agli altri partners.
Lo Stato membro interessato riferisce alla Commissione sul seguito che intende dare al parere circostanziato. Se uno Stato membro non accoglie le richieste della Commissione, si avvia la procedura di infrazione prevista dal Trattato.
I rinvii del progetto non si applicano se uno Stato membro, per urgenti motivi dovuti ad una situazione grave ed imprevedibile, attinente alla tutela della salute delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali o alla sicurezza, deve elaborare in brevissimo tempo regole tecniche per adottarle ed applicarle tempestivamente, senza che sia possibile procedere ad una consultazione. Lo Stato membro giustifica l'urgenza e la Commissione si pronuncia al riguardo. In caso di ricorso abusivo a questa procedura, la Commissione prende misure appropriate.
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La "procedura di informazione sulle regole tecniche WTO" è un sistema di informazione reciproca tra Stati istituito dal WTO (World Trade Organization), seguendo il modello applicato in ambito UE.
In ambito WTO, esiste uno specifico accordo denominato GATT-TBT (General Agreement on Tariffs and Trade - Technical Barriers to Trade), relativo alle barriere tecniche al commercio. Per barriere tecniche si intendono le differenze nelle legislazioni nazionali inerenti i prodotti, in grado di sortire effetti protezionistici sul commercio internazionale.
L'articolo 2 dell'accordo è intitolato "Preparazione, adozione e applicazione di regole tecniche da parte di organi centrali governativi".
Il principio generale in questi casi è che gli Stati Membri, che stanno per adottare una nuova legge nazionale relativa ad un prodotto, facciano riferimento alla specifica normativa tecnica internazionale, ove esistente o in via di adozione.
E' possibile tuttavia che in alcuni casi non siano ancora disponibili delle norme tecniche internazionali cui fare riferimento; è altresì possibile che uno Stato intenda presentare una proposta di legge con contenuti difformi rispetto alla normativa tecnica internazionale, con il rischio di provocare effetti negativi sul commercio tra Stati Membri. In questi casi lo Stato che propone la regola tecnica è tenuto a rendere noto il proprio progetto di regola in una fase iniziale, dando così modo ai soggetti interessati in altri Paesi di venirne a conoscenza.
Lo scambio di informazioni tra i vari Governi di tutto il mondo è regolato da una apposita "procedura di informazione", i cui aspetti essenziali sono ricordati qui di seguito.
Lo Stato che propone una nuova regola tecnica è tenuto a:
- informare gli altri Stati tramite il Segretariato del WTO in merito ai prodotti che saranno coperti dal progetto di regola tecnica, fornendo una breve spiegazione dell'obiettivo e della ragion d'essere di tale provvedimento.
Le notifiche dovranno aver luogo ad uno stadio preliminare, così da lasciare tempo per eventuali modifiche e commenti;
- fornire su richiesta agli altri Stati copie del progetto di regola tecnica, e identificare, ove possibile, le parti in cui i contenuti devino dalla rilevante normativa internazionale;
- senza discriminazione alcuna, concedere un tempo ragionevole agli altri Stati per formulare commenti scritti, discutere tali commenti su richiesta e prendere in considerazione tali commenti scritti.
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